Sono oltre 7 milioni (7.089.956) gli italiani chiamati alle urne il prossimo 10 giugno per l’elezione diretta dei sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei Comuni con oltre 15 mila abitanti avrà luogo domenica 24 giugno.
Si voterà in 797 comuni, di cui 594 nelle regioni a statuto ordinario tra cui il Piemonte e 203 in quelle a statuto speciale. Date diverse per tre regioni a statuto speciale: 29 aprile per il Friuli-Venezia Giulia, 20 maggio per la Valle d’Aosta, 27 maggio per il Trentino-Alto Adige. Una consultazione elettorale molto importante che sicuramente segnerà gli equilibri ancora precari dell’ultima consultazione politica e darà indicazioni utili a partiti e coalizioni.
In Piemonte sono 63 i Comuni interessati alle amministrative. Di questi, due (Ivrea e Orbassano) superano i 15 mila abitanti e, nel caso in cui nessun candidato sindaco riesca ad ottenere il 50% più uno dei voti, gli elettori torneranno alle urne per il ballottaggio tra i due candidati con più voti il 24 di giugno.
La diocesi di Torino (che copre le province di Asti Cuneo e Torino) conta 7 Comuni coinvolti alle amministrative: 6 nella provincia di Torino (Chialamberto, Lauriano, Mathi, Orbassano, Rivarossa e Scalenghe) ed uno in quella di Cuneo (Murello). Nessun Comune nella provincia di Asti si recherà alle urne.
Mathi, Rivarossa e Scalenghe inoltre voteranno per eleggere un sindaco dopo essere stati commissariati nel 2017 sfruttando così la prima finestra utile per le elezioni.
Scalenghe ha visto nel giugno del 2017 l’arrivo del commissario prefettizio a causa della dimissione di alcuni consiglieri ed in modo analogo, anche Rivarossa, pochi mesi dopo, ad ottobre, dopo le dimissioni di sei consiglieri su dieci, era andata incontro al commissariamento. Mathi invece era giunta al commissariamento nel giugno scorso per via dell’astensionismo nella scorsa tornata elettorale: soltanto 41,9% degli aventi diritto al voto si era recata alle urne, non consentendo all’unico candidato sindaco dell’unica lista che correva per le elezioni di essere eletto. Nel caso della candidatura di una sola lista, infatti, colui che corre per la posizione di primo cittadino deve ottenere almeno un numero di voti pari al 50% più uno del totale degli aventi diritto al voto per rivestire la carica di sindaco.