Erano state promesse più di un anno fa, si sono fatte aspettare a lungo, ma alla fine sono arrivate: le modifiche ai Decreti Sicurezza dell’ex ministro Salvini sono state varate dal secondo Governo Conte lunedì 5 ottobre, di nuovo attraverso un decreto che il Parlamento dovrà convertire in legge entro i prossimi 60 giorni.
Il nuovo provvedimento spazza via le norme più dure dei vecchi Decreti Salvini contro i migranti che chiedono asilo politico in Italia. Ridimensiona (non cancella del tutto) le sanzioni applicabili alle navi delle Ong. Ripristina il permesso di soggiorno per motivi umanitari (con il nuovo nome di «protezione speciale») che i Decreti Salvini avevano drammaticamente abolito.
Fa certo specie che il secondo Governo Conte smentisca platealmente i provvedimenti del primo Governo Conte, ma questo può accadere perché sono cambiate le alleanze: il Partito Democratico ha sostituito la Lega nell’asse di Governo e ha imposto le modifiche al Movimento Cinque Stelle.
Protezione speciale. Il Decreto varato lunedì scorso ripristina di fatto il permesso di soggiorno per motivi umanitari: si chiamerà «protezione speciale». Questo tipo di permesso verrà concesso agli stranieri che presentano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o «risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano». La protezione avrà la durata di due anni. Saranno convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, «ove ne ricorrano i requisiti», i permessi di soggiorno per protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi, per assistenza minori.
Non respingimento. L’articolo 1 del Decreto introduce un nuovo principio di non respingimento o rimpatrio verso uno Stato in cui i diritti umani siano violati in maniera sistematica e inoltre impedisce di rimpatriare chi ha una vita consolidata in Italia. «Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
«Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica».
Soccorso in mare. Sempre l’articolo 1 del nuovo Decreto affronta la questione del soccorso in mare. Rimane in piedi il principio secondo cui il Ministro dell’Interno, in accordo con il Ministro della Difesa e dei Trasporti, informando il Presidente del Consiglio, può vietare l’ingresso e il transito in acque italiane a navi non militari. Tuttavia se queste navi hanno effettuato soccorsi seguendo le convenzioni internazionali, se hanno comunicato le operazioni alle autorità competenti (e nel caso di navi straniere al loro Stato di bandiera), questo comma non può essere applicato.
In caso di violazione delle norme, non è più previsto il sequestro della nave. La vecchia ammenda amministrativa a carico delle Ong, che con i Decreti Salvini arrivava fino a un milione di euro per chi avesse salvato i migranti in mare, viene derubricata a multa compresa fra 10 mila a 50 mila euro. Tale multa è applicabile solo al termine di un processo penale.
Registrazione anagrafica. Viene eliminato il divieto di registrazione alle anagrafi comunali dei richiedenti asilo, a cui sarà rilasciato un documento di identità valido per tre anni.
Sistema di accoglienza. Sul modello dei vecchi Sprar, viene ripristinato il sistema di accoglienza gestito dai Comuni come sistema prioritario a cui accedono anche i richiedenti asilo e non solo i casi più vulnerabili, i minori e i beneficiari di protezione internazionale. Resta in funzione anche il sistema prefettizio di accoglienza, fondato sui Centri di accoglienza straordinari (Cas).
Gentile direttore,
non si possono non accogliere con sollievo le modifiche apportate al Decreto Sicurezza che vanno nel senso della ragionevolezza e delle indicazioni pervenute dalla Presidenza della Repubblica.
Va, tuttavia, sottolineato che un vero passo avanti si sarebbe veramente realizzato con il varo di una disciplina complessiva riguardante gli stranieri.
Prendendo a prestito un termine che Gioberti applicava alla Chiesa, bisognerebbe, infatti, tener presente che, quella dell’immigrazione, è una realtà poligonica in cui un lato, forse anche il più importante, è quello della Sicurezza ma in cui sono presenti tanti altri lati riguardanti l’integrazione, la maturazione progressiva dei diritti di cittadinanza, la formazione, la gestione dei flussi, una migliore assistenza dei minori non accompagnati.
l’insieme di tali norme assicurerebbe, tra l’altro, le precondizioni per una gestione degli immigrati ottimale anche dal punto di vista della sicurezza.
In sintesi e in conclusione: finché gli stranieri continueranno ad essere considerati prevalentemente come un problema di ordine pubblico, e non come destinatari di un patto reciprocamente conveniente, un vero addio ai decreti Sicurezza non sarà detto.