I “poteri” del Quirinale

Intervento – La domanda che tutti (o quasi) i non addetti ai lavori si fanno da domenica 27 maggio è se il Presidente della Repubblica possa rifiutare la nomina di un ministro, ai sensi dell’art. 92 della Costituzione. Ne parla la costituzionalista Anna Maria Poggi, docente di Istituzioni di diritto pubblico all’Università di Torino: “difficile trovare la risposta compiuta nella Costituzione”

673
Sergio Mattarella

La domanda che tutti (o quasi) i non addetti ai lavori si fanno da domenica scorsa è se il Presidente della Repubblica possa rifiutare la nomina di un ministro, ai sensi dell’art. 92 della Costituzione.

Difficile trovare la risposta compiuta nella Costituzione, al di là di quanto sostengono i favorevoli e i contrari.

Perché se è vero che la maggioranza degli studiosi ritiene che, tranne che per motivi gravi, il Presidente della Repubblica non possa rifiutare la nomina di un ministro che gli viene proposto dai partiti della costituenda maggioranza (ciò che, invece, è avvenuto domenica scorsa) è altrettanto vero che gli stessi studiosi sostengono che la nomina del Presidente del consiglio incaricato è una scelta del Presidente (e noi sappiamo che, invece, Conte è stato imposto al Presidente della Repubblica).

Inoltre parecchi precedenti noti (Cossiga, 1980; Forlani 1981; Andreotti 1991; Berlusconi 1994; Dini 1995; Renzi 2014) e altri a noi non noti, fanno supporre che Presidente del consiglio incaricato e Presidente della Repubblica discutano sulla lista dei ministri.

Una volta accertatosi che la maggioranza in Parlamento è solida, o perlomeno è inizialmente solida, il Presidente della Repubblica può avvertire dell’inopportunità di talune scelte e, normalmente, in una dinamica corretta e fiduciaria, come è stato sino ad oggi, si arriva ad un componimento.

Lo strappo di oggi è grave non perché è contro-Costituzione (cosa difficile da sostenere in assoluto come, del resto, la tesi contraria), ma perché è venuta meno la «fiducia» tra le istituzioni, che non è una norma precettiva della Costituzione, ma sta alla base di qualunque ragionamento costituzionale.

Il vero è che questo atto non è disciplinato dalla Costituzione e per un motivo preciso: nelle forme di governo parlamentare è l’equilibrio tra i poteri (e il buon senso) che dirige le danze. Potremmo dire, in altri termini, che le ‘impuntature’ sono incostituzionali da entrambe le parti…

Ma la domanda più importante è perché il Presidente della Repubblica abbia tenuto questo atteggiamento.

E qui il giurista si ferma perché deve immaginare che il supremo garante della Costituzione (dal punto di vista politico) avrà avuto delle ragioni che, forse, non può nemmeno pubblicizzare e che magari attengono ad equilibri internazionali di cui egli è garante e responsabile. Perché volenti o nolenti l’Italia è parte di una comunità di Stati che si regge su equilibri ‘instabili’ che proprio perciò è assai importante preservare.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento!
Inserisci il tuo nome